Il testamento biologico (o Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT) è riconosciuto dalla legge (Legge n. 219 del 2017) come un DIRITTO di tutti i cittadini.
A che scopo? Vediamolo.
Quando siamo sani speriamo, naturalmente, di continuare a rimanere in buona salute. Pensiamo anche che, se dovessimo ammalarci, affronteremo il problema quando si presenterà e – sulla base di quanto ci diranno i medici curanti – concorderemo con loro le cure ed i trattamenti sanitari più opportuni.
La legge ci invita però a riflettere sul fatto che un accadimento improvviso ed imprevisto può irrompere nella nostra vita, modificandola profondamente: un incidente stradale, un malore repentino che ci privi della lucidità e della capacità di parlare con i medici, di assumere delle decisioni.
Ecco allora che, per permetterci di continuare ad avere voce in capitolo sulle scelte riguardanti la nostra salute, tutelando così la nostra libertà di scelta, la legge prevede che – oggi che stiamo bene e in previsione di un’eventuale perdita della capacità di autodeterminazione - noi possiamo decidere quali trattamenti sanitari vorremmo o non vorremmo ricevere ed esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche: e questa scelta sarà vincolante per i medici.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), dette anche “Testamento Biologico”, sono dunque un documento che permette di indicare in anticipo, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, quali accertamenti e trattamenti sanitari si desiderano ricevere o rifiutare nel caso di una eventuale e futura incapacità di decidere per sé (per esempio, a seguito di una malattia o di un trauma).
Redigere le DAT permette anche di sollevare familiari e parenti dall’onere di prendere decisioni sempre dolorose e difficili.
In particolare, la Legge 219/2017 ha sancito che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di redigere le proprie DAT: tale persona è definita “Disponente”.
Le DAT possono essere compilate sia ricorrendo a un notaio, sia redigendo una scrittura privata, firmandola e consegnandola poi all’ufficio dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Chi sceglie di redigere le DAT in questa seconda modalità deve sapere che:
> l’ufficio dello Stato Civile può ricevere solo le DAT consegnate personalmente dai disponenti che sono residenti in quel Comune;
> all’atto della consegna delle DAT, l’ufficiale di Stato Civile ne rilascia al disponente formale ricevuta;
> l’ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul loro contenuto.
Per compilare le DAT occorre invece consultare il proprio medico di fiducia, onde essere ben consapevoli delle conseguenze delle proprie decisioni.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, che assicurerà il rispetto della volontà del disponente e sarà chiamato a rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La nomina deve essere accettata dal fiduciario.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
La nomina del fiduciario può essere indicata nelle DAT e questi può accettare già sottoscrivendo le DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.
La nomina del fiduciario, se pur opportuna, non è indispensabile: nel caso in cui manchi o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Non c’è alcun costo, bollo, diritto o tassa legato al deposito delle DAT.
Le DAT consegnate al Comune sono trasmesse alla Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute (per la trasmissione di copia della DAT deve essere acquisito il consenso del disponente; altrimenti verrà indicato che esse sono reperibili presso il Comune dove è conservato l’originale consegnato all’Ufficiale di stato civile).
La banca dati nazionale DAT ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento,
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca,
- assicurarne la rapida consultabilità da parte degli aventi diritto: possono infatti accedere ai servizi di consultazione delle DAT, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Per facilitare la redazione delle proprie DAT, viene qui di seguito riportato un apposito modulo; esso costituisce solo una traccia e può essere modificato a piacere; può essere compilato in tutte le sue parti, oppure solo in alcune, lasciando le altre in bianco (cioè, senza barrare alcuna opzione); si possono aggiungere altre disposizioni più specifiche oltre a quelle previste nel modulo: è sufficiente indicarle sotto la voce “Altre disposizioni particolari”.